RISPONDE IL CONDOMINIO COMMITTENTE IN CASO DI DANNI A TERZI NEL CORSO DI LAVORI DATI IN APPALTO

La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n.23442 del 28 settembre 2018 ha statuito che in caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, risponde il committente se i danni derivano dalla cosa oggetto dell’appalto.

Nel caso di specie il committente è il Comune che ha dato in appalto i lavori di realizzazione di una bretella stradale, provocando un allagamento all’immobile ed ai ben mobili ivi contenuti di proprietà di terzi.

Il Tribunale di Treviso ha ritenuto responsabile dei danni l’impresa appaltatrice e la Corte di Appello di Venezia ha confermato il rigetto della domanda nei confronti del Comune committente.

I terzi danneggiati sono ricorsi in Cassazione, insistendo sulla responsabilità anche del committente e la Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato nei limiti che andremo ad illustrare.

In particolare, La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto che non potesse ravvisarsi una responsabilità del committente ai sensi dell’art.2051 del codice civile (responsabilità per cosa in custodia) in quanto l‘aver affidato il cantiere alla impresa appaltatrice escludeva il rapporto di custodia sulla cosa che ha procurato il danno. Nemmeno poteva essere considerata una responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2050 del codice civile perché l’attività pericolosa era svolta dalla società appaltatrice.

E’ vero che di regola nei confronti dei terzi danneggiati risponde l’appaltatore in quanto quest’ultimo svolge in autonomia la sua attività.

Ma se i danni sono stati causati direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, risponde il proprietario/committente in virtù del rapporto di custodia ai sensi dell’art.2051 del codice civile, salva la prova a suo carico del caso fortuito.

Ed, infatti, l’autonomia dell’appaltatore riguarda l’attività da porre in essere per l’esecuzione dell’appalto, non la disponibilità e la custodia del bene oggetto dei lavori.

Non si può consentire che il custode si liberi della sua posizione di “garante” della cosa, affidandola ad un appaltatore per l’esecuzione dei lavori. Così facendo, si verrebbe a configurare una ulteriore ipotesi di esonero della responsabilità oggettiva sulla custodia, eludendo la legge che invece ne prevede una soltanto (il caso fortuito).

In materia condominiale, la Cassazione già in passato ha ritenuto responsabile il Condominio committente quando il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l’appaltatore ha perso la sua autonomia che normalmente gli compete.

E’ stata poi riconosciuta una responsabilità del Condominio committente per culpa in eligendo, ovvero per avere affidato il lavoro ad una impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche. Le dinamiche del rapporto tra l’assemblea dei condòmini e l’amministratore fanno sì che, a seconda dei casi, la paternità della decisione possa attribuirsi ora alla prima ora al secondo ora ad entrambi. Si tratta, insomma, di accertare caso per caso l’ambito di autonomia di azione ed i poteri decisionali concretamente attribuiti all’amministratore (Cass. pen., 15 ottobre 2013, n. 42347).

Con la sentenza n.23442/2018 le cose si complicano ulteriormente, ovvero il Condominio proprietario, in qualità di custode della cosa oggetto dell’appalto, è ritenuto responsabile dei danni cagionati a terzi o al condomino se i danni sono causati direttamente dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito, ovvero dimostri che l’attività dell’appaltatore sia riconducibile al fatto del terzo non prevedibile e non evitabile.

 

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