IL REATO DI STALKING E LA RICHIESTA DI AMMONIMENTO AL QUESTORE COME AZIONE PREVENTIVA PRIMA DELLA QUERELA

Introdotto dalla Legge n.38/2009, il reato di atti persecutori disciplinato dall’art.612 bis del codice penale (meglio noto come “stalking”) punisce l’autore delle condotte vessatorie di minaccia e molestia che, reiterate nel tempo, minano profondamente la vita della vittima provocandole gravi stati d’ansia, fino a costringerla a mutare le sue abitudini e stili di vita.

Nella maggior parte dei casi questi comportamenti assillanti scaturiscono all’interno di rapporti di natura sentimentale, ma nulla vieta che il persecutore possa essere il vicino di casa che sorveglia e segue i movimenti della vittima prescelta, aspettandola o appostandosi fuori dalla sua abitazione. Altre manifestazioni persecutorie in condominio possono manifestarsi nel tenere la musica a tutto volume al solo scopo di esasperare la vittima, oppure usare la lavatrice o la lavastoviglie in piena notte al fine di molestare e minare la serenità e la tranquillità del vicino di casa.

Spesso il molestatore non ha precedenti penali e non è detto che sia affetto da disturbi mentali o sia dedito a sostanze stupefacenti o alcoliche.

L’art.612 bis c.p. punisce l’autore degli atti persecutori con la reclusione da sei mesi a cinque anni che possono aumentare se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata sino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di una persona disabile oppure a mezzo di armi.

Il reato è punibile a querela della persona offesa entro sei mesi. Si procede, invece, d’ufficio se la vittima è un minore o un disabile.

In tema di misure a protezione della vittima, oltre al divieto di avvicinamento, ovvero di non avvicinarsi fisicamente alla vittima, vi è anche il divieto di comunicazione che consiste nel non avere contatti e non rivolgersi alla persona offesa con la parola o con lo scritto, compreso il divieto di guardare, quando lo sguardo assume la funzione di intimorire o minacciare la vittima.

Un’altra misura prevista a tutela della persona oggetto degli atti persecutori, forse meno nota, è la possibilità per quest’ultima di proporre, prima della querela, una richiesta al Questore attraverso la procedura dell’ammonimento.

Questa procedura si articola in tre fasi:

la vittima espone i fatti e le azioni poste in essere dallo stalker, indicando eventuali testimoni;

il Questore, ricevuta la richiesta, assume le necessarie informazioni, anche previa convocazione del presunto stalker;

all’esito di questa attività istruttoria, il Questore deciderà per il rigetto o per l’accoglimento dell’istanza.

Con l’ammonimento il Questore diffida lo stalker ad astenersi dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima, invitandolo al rispetto della legge.

Nel caso in cui il soggetto ammonito non ottemperi all’invito formulato dall’autorità, il reato diventa procedibile d’ufficio ed, in caso di condanna, vi sarà un aumento di pena.

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