Le calamità naturali e la responsabilità dell’amministratore

Sono purtroppo sotto i nostri occhi le inondazioni causate dal maltempo che sta flagellando la nostra penisola in questo mese ed allora ci si chiede di chi sono le responsabilità, se del Sindaco, del Prefetto, della Protezione civile ed anche dell’amministratore di condominio che era obbligato ad assicurare l’edificio a tutela delle parti comuni ed a compiere tutti quegli atti conservativi e quelle azioni a tutela della sicurezza del condominio.

Proprio a questo proposito, nonostante il comune convincimento che l’amministratore sia tenuto per legge ad assicurare l’immobile da lui amministrato, la normativa nulla prevede al riguardo. In particolare la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sezione III n.15872 del 06.07.2010, confortata dalla Cassazione civile n.8233 del 03.04.1997 e n.15735 del 13.08.2004) ha affermato che “l’amministratore non è legittimato a concludere il contratto di assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto l’autorizzazione da una deliberazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione”. La Corte aggiunge che l’articolo 1130 n.4 c.c. obbliga l’amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, intendendo con ciò riferirsi ai soli atti materiali (riparazione dei muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia della integrità dell’edificio. Tra questi atti non può farsi rientrare il contratto di assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la suddetta norma, avendo, viceversa, come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato.

Il Governo, dopo averci tentato con il D.L.59/2012 che prevedeva la possibilità di estendere la garanzia assicurativa anche alle calamità naturali, consentendo uno sgravio fiscale, ora ci riprova, tentando di introdurre l’obbligatorietà dell’assicurazione sui fabbricati in caso di calamità naturali, senza che questo comporti, come invece oggi accade nelle zone a rischio, un eccessivo aumento dei premi assicurativi per il privato.

Ma cosa succede all’amministratore quando il fabbricato da questi gestito viene colpito da un evento climatico estremo?

La Cassazione con ordinanza n.3767 del 18.02.2014, esprimendosi in un caso simile ove il responsabile poteva essere considerato il Comune, ha ritenuto che la responsabilità oggettiva per le cose in custodia ex art. 2015 c.c., che ben può attribuita all’amministratore per i beni e gli impianti comuni in Condominio, può essere esclusa solamente dal caso fortuito, intendendosi come tale quel fatto estraneo, eccezionale ed imprevedibile e, quindi, inevitabile, che interrompe il nesso causale tra i beni sottoposti alla sua custodia  ed il danno lamentato. Insomma, la Corte ha proprio individuato il caso fortuito nel nubifragio che colpì il Comune di Acri tra la notte del 27 e 28 novembre 1984, e che ha comportato l’allagamento del fabbricato che si sarebbe comunque verificato, a prescindere dalla idoneità o meno delle opere poste in essere dall’amministratore ad evitare o contenere tale evento.

Superato questo timore, quindi, possiamo analizzare un ultimo aspetto. L’amministratore di condominio, in caso di un evento naturale di estrema entità e gravità, può essere ritenuto responsabile penalmente? La responsabilità penale dell’amministratore va ricondotta nell’ambito della disposizione di cui all’art.40,  secondo comma, c.p. per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Per rispondere del mancato impedimento di un evento, quindi, è necessario che esista un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo. Abbiamo appurato che l’amministratore non ha l’obbligo di assicurare il fabbricato, se non su espressa autorizzazione dell’assemblea di condominio e che questi eventi climatici sono considerati casi fortuiti che interrompono il nesso causale nella responsabilità oggettiva dei beni e degli impianti in custodia dell’amministratore. Quindi, anche sotto questo profilo l’amministratore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze e dei danni cagionati dall’evento medesimo.

 

 

 

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