IL CONDOMINO A CUI VIENE OSTACOLATO L’USO DELLA COSA COMUNE DEVE DIMOSTRARE IL DANNO NON PATRIMONIALE

A Cerignola un condomino lascia parcheggiata per tutto il giorno e per più di un anno la sua autovettura davanti alla rampa di accesso del garage condominiale.

La comproprietaria chiede al Giudice di Pace la condanna alla immediata rimozione dell’auto e il risarcimento per il patito disagio, da liquidarsi secondo equità.

In corso di causa l’auto viene spontaneamente rimossa e, quindi, il Giudice si limita a condannare il condomino a pagare euro 300,00 a titolo di danno non patrimoniale.

Proposto appello dal condomino soccombente, il Tribunale di Foggia riforma la sentenza di primo grado perché, pur essendo stato compromesso il pari uso della cosa comune, non può sussistere un risarcimento equitativo del danno, essendo rimasta non provata la sussistenza di un concreto pregiudizio subito dalla comproprietaria.

La comproprietaria propone ricorso in Cassazione, producendo le fotografie che dimostrano il parcheggio della autovettura sulla rampa condominiale e, quindi, anche il danno da patito disagio.

La Suprema Corte con sentenza n.17460 del 4 luglio 2018 le dà torto. Il motivo: allorquando un condomino utilizza la cosa comune impedendone l’uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, è risarcibile il danno patrimoniale. Non può dirsi la stessa cosa per il danno non patrimoniale.

In particolare, l’art.1102 del codice civile dispone che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”

Laddove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, il danno deve ritenersi in re ipsa (in se stesso).

Non è invece configurabile in ugual modo il danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, che dovrà essere provato.

Come precisato con sentenza del 04.11.2008 dalle Sezioni Unite “il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.”.

 

 

 

Related Posts

Leave us a reply