DEVONO PARTECIPARE TUTTI I CONDOMINI NELLA RIPARAZIONE DEI PARAPETTI AGGETTANTI DEI BALCONI

Con la sentenza della Corte di Cassazione n.30071 depositata il 14 dicembre 2017 i giudici hanno precisato che i parapetti dei balconi, se svolgono una prevalente funzione estetica dell’edificio, rientrano nelle parti comuni ai sensi dell’art.1117 del codice civile.

La vertenza ha inizio da un proprietario di un appartamento che conviene in giudizio il proprietario dell’appartamento del piano di sopra per sentirlo condannare ad eliminare le cause della caduta di acqua proveniente dal suo balcone. Il Tribunale accoglie le domande dell’attore e condanna il proprietario del balcone ad eseguire le opere necessarie indicate dal consulente tecnico d’ufficio per eliminare lo stillicidio.

Il proprietario soccombente propone appello e la Corte accerta che i parapetti aggettanti dei balconi dell’edificio condominiale, per la loro forma, materiale e colore, accrescono la gradevolezza estetica del fabbricato e, quindi, rientrano tra le parti comuni del condominio, di proprietà di tutti i condomini, con la conseguente necessaria presenza in giudizio di questi ultimi.

La causa viene quindi rimessa al giudice di primo grado e il condomino a sua volta soccombente propone ricorso in Cassazione, contestando che il parapetto aggettante del balcone rientri tra le parti comuni.

I giudici della Suprema Corte respingono il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.

I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, perché non sono necessari per l’esistenza del fabbricato, né sono destinati all’uso o al servizio di questo (Cassazione n.637 del 21.01.2000).

In particolare, la ripartizione delle spese della manutenzione dei balconi soggiace alla previsione di cui all’articolo 1125 del codice civile, secondo cui le spese sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, considerarsi beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica dell’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata.

In base a quanto appena precisato, l’azione di un condomino diretta alla demolizione, ripristino o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone, nella specie dei parapetti, va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio quali liticonsorti necessari, ai sensi dell’articolo 1117 comma 3 del codice civile. La ripartizione delle relative spese ricade infatti su tutti i condomini in misura proporzionale alla quota millesimale posseduta (Cassazione n.568 del 19.01.2000).

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