IL CABLAGGIO DIVENTA OBBLIGATORIO

La possibilità di avvalersi di tecnologie sempre più avanzate ha portato il legislatore ad occuparsi anche della trasmissione dati attraverso la fibra ottica che consente di connettersi, scaricando immagini e video wireless, ad una velocità che fino a pochi anni fa era impensabile.

L’installazione della fibra ottica all’interno delle parti comuni condominiali è sempre stata oggetto non solo di contestazione, ma di fervida opposizione da parte dei condomini, che sentivano minata la parte estetica del loro edificio, così come il pari uso delle parti comuni, nel timore di vedersi anche mutata o modificata la loro originaria destinazione.

Per tutti questi motivi l’Italia risulta essere uno dei paesi meno cablati. Il legislatore, quindi, al fine di ridurre questo divario digitale ha posto in essere una serie di interventi normativi atti a semplificare ed alleggerire le autorizzazioni e gli adempimenti al fine di favorire all’interno degli edifici la diffusione della banda ultralarga.

In particolare l’intervento più incisivo è stato apportato dalla legge 164/2014 di conversione del D.L.133/2014, il c.d. Decreto Sblocca Italia, che ha introdotto il nuovo articolo 135bis del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001) che stabilisce che tutte le nuove costruzioni, per le quali le domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, dovranno essere equipaggiate con una infrastruttura fisica multiservizio passiva, interna all’edificio, costruita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Lo stesso obbligo viene applicato nel caso di opere che richiedono il permesso di costruire ex art.10 comma 1 lettera c) del Dpr 380/2001, cioè gli interventi in un edificio che comportano una ristrutturazione profonda atta a modificare la volumetria complessiva dell’edificio o dei prospetti ovvero, per gli immobili compresi nelle zone omogenee A, che comportano un mutamento della destinazione d’uso o delle modificazioni della sagoma degli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.L.42/2004 e successive modificazioni.

Sempre dal 1° luglio 2015, le nuove costruzioni e quelli sottoposti a interventi di ristrutturazione edilizia che richiedono il permesso a costruire dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso, ovvero di un punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica e banda ultralarga.

Questi edifici potranno esporre la targa “predisposto alla banda larga”, come segno distintivo anche per chi affitta e vende gli appartamenti siti in quell’edificio.

Per la progettazione e il rilascio dell’etichetta è necessario un tecnico abilitato (punto 3 dell’art.135bis). In Italia le figure professionali idonee a questo tipo di attività sono gli ingegneri del settore dell’informazione.

IL CABLAGGIO IN CONDOMINIO

La legge di riforma del condominio nell’art.1120 c.c. comma 3 prevede che l’assemblea disponga questo tipo di innovazione con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art.1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio) oppure con la maggioranza del terzo comma del medesimo articolo (almeno un terzo del valore ed un terzo dei partecipanti) se questi impianti non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e non ne impediscono il pari uso.

In tutto questo, anche e soprattutto al fine di contemperare questi contrasti, è ancora in corso la discussione sul Piano nazionale strategico per la banda larga, contenuto nel Decreto Telecomunicazioni che in Governo avrebbe dovuto approvare successivamente al Decreto Sblocca Italia e che invece è stato rinviato a data da destinarsi.

In particolare, il decreto stabilisce (almeno così si può leggere nella bozza) che gli operatori che intendono posare le proprie reti in fibra ottica in adiacenza di aree di proprietà privata e condominiale, possono farlo comunicandolo con raccomandata al proprietario o all’amministratore di condominio. Se entro 30 giorni questi ultimi non esprimono il loro dissenso, l’operatore procederà con i lavori.

Questi lavori, infatti, nella bozza di Decreto non sono più considerati una innovazione ai sensi dell’art.1120 c.c. e, quindi, non sono soggetti al vaglio assembleare.

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