Il danno da vacanza rovinata

Definizione ed aspetti generali
Quante volte sui giornali, in particolare d’estate, leggiamo articoli che raccontano storie di turisti spostati da
un aeroporto ad un altro perché il volo prenotato tramite tour operator è inesistente? O di viaggiatori che,
una volta pervenuti nella località indicata nel pacchetto turistico, vengono sistemati in un luogo molto
distante rispetto a quello indicato nel depliant illustrativo e rispetto alle mete delle escursioni previste? O
ancora, di turisti i quali, pervenuti all’albergo, scoprono, ad esempio, che: a) le caratteristiche della struttura
non corrispondono a quanto pubblicizzato dagli opuscoli e la stessa risulta inferiore a quella promessa; b) i
servizi pubblicizzati (es. piscina, televisore) non sono non utilizzabili o sono addirittura assenti; c) il servizio
di ristorazione è pessimo? Simili inconvenienti formano l’oggetto di una fattispecie di danno, patrimoniale e
non, detto da “vacanza rovinata” e meritevole di risarcimento.
Varie le definizioni fornite dalla dottrina alla fattispecie: tra le tante, quella che indica come danno da
vacanza rovinata “l’insieme dei pregiudizi risentiti dal turista per non avere potuto godere pienamente del
viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo”. Oppure, quella che ne parla come “pregiudizio
conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio come occasione di
piacere, di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si
accompagna alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto, avuto riguardo alla
particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle
proprie aspettative”.
Tale pregiudizio, insomma, si traduce in un danno economico, ma anche nel disagio e nello stress patiti per
non avere potuto godere del riposo che si era immaginato.

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